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EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE  Art. 6  D.L . 201/2011

Nota dell’Ufficio Legale UIL-FPL

Con l’art. 6 del decreto c.d. Salva-Italia sono di fatto abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità della causa di servizio,  dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

 

Tali istituti erano stati introdotti nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a quei lavoratori che prestano il loro servizio  alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Vi è subito da precisare che comunque l’art. 6 del decreto non è rivolto a tutti i lavoratori pubblici, in quanto le misure in questione non si applicano nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico generando fra i vari comparti del pubblico impiego una disparità di trattamento di notevoli proporzioni.

Il legislatore ritiene che mantenere questi istituti equivale a mantenere un privilegio a favore dei dipendenti pubblici.

Questa norma in particolare va a colpire tutti i lavoratori  che contraggono una malattia, od un infermità nell’ambito della propria attività lavorativa; la cosa che più risalta agli occhi dopo un’attenta  analisi della manovra in questione e che tale normativa si estende anche a quelle malattie latenti che si manifestano dopo anni, come ad esempio le malattie derivanti per esposizioni a radiazioni ( cosa frequente in alcuni comparti della Sanità) o amianto oppure cardiopatie.

Appare, poi, assolutamente discriminante, non applicare al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico tale norma, escludendo gli operatori della Polizia Locale, che  svolge un ruolo insostituibile all’interno del territorio ed è ormai, nei fatti oltre che nelle competenze e nelle qualifiche, una figura strategica per garantire la sicurezza dei cittadini, in sinergia con le altre forze di polizia.

Tale decreto rappresenta un vero e proprio colpo di spugna da parte del governo Monti  per tutti quei dipendenti  che contraggono una malattia o una infermità.

La normativa inoltre prevede delle ipotesi derogatorie per coloro i quali abbiano già in corso dei procedimenti in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto di cui all’oggetto, senza però dare alcuna indicazione su come intende trattare queste situazioni.

In conclusione si può affermare  che il decreto legge 201/2011 crea delle evidenti disparità di trattamento anche  e non solo nell’ambito del pubblico impiego, facendo venir meno da un lato le più elementari forme di tutela del lavoratore, e dall’altro non detta alcuna disciplina specifica per le ipotesi derogatorie in quanto la norma lascia spazio a molte interpretazioni e a molte incertezze.

Sull’argomento la UIL- FPL, anche per il tramite del proprio ufficio legale, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti al fine di non abbandonare i lavoratori che si vedono privati di un istituto di vitale importanza che rappresenta una conquista ottenuta negli anni, e si impegna a porre in atto ogni forma di tutela necessaria per meglio difendere questo sacrosanto diritto riconosciuto anche a livello Costituzionale. Essendo la materia molto complessa e la norma molto farraginosa questa organizzazione si impegna a dare nei prossimi giorni delle indicazioni operative  specifiche e a mettere a disposizione di tutti ogni strumento di tutela.

In ultimo preme ribadire che il DL 201/2011, così come convertito in legge 214/2011, prevede delle fattispecie  derogatorie per quei procedimenti per i quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della causa di servizio e dell’equo indennizzo, nonché per  quei procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima del 6 dicembre 2011.

A questo proposito si ritiene necessario ricordare a quei lavoratori che si trovano in  una di queste fattispecie di verificare la propria posizione per non incorrere nel termine decadenziale  semestrale previsto dalla normativa precedente al decreto Salva-Italia.


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